Nell'anno 2017 l'associazione è sponsorizzata da AGOS - Agenzie di Empoli e Pontedera

STATUTO A.N.F.I. TOSCANA AGGIORNATO GIUSTO QUANTO PREVISTO DAL D.L. 117/2017 E DEPOSITATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA E LA SOCIETA' DELLA SALUTE NEI TERMINI PREVISTI DAL D.L.

 

 

STATUTO A.N.F.I. TOSCANA A.P.S.

AGGIORNATO D.L. 117/2017  e ss.gg.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

L’Associazione  di promozione sociale  denominata A.N.F.I. TOSCANA APS  si ispira ai principi ed ai valori fondanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia  (A.N.F.I.), con sede in Roma.

A.N.F.I. Toscana, giusta  quanto  previsto  dall’art. 2  lettera f dello Statuto nazionale dell’Associazione  Nazionale Finanzieri  d'Italia, è una associazione collaterale ed è autorizzata a fregiarsi del logo di A.N.F.I Nazionale  e della denominazione di Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e potrà, inoltre, stipulare convenzioni  con A.N.F.I Nazionale con spirito di collaborazione e nel pieno rispetto del Dlgs 117/2017 e da quanto previsto in materia dal Codice Civile.

L’associazione svolge la propria  attività’ ai sensi del codice civile e del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

 

Articolo 2

L’Associazione ha sede in Pisa

Articolo 3

L’Associazione e’ apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

 

Articolo 4

La  durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 5

L’Associazione è un organizzazione indipendente, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità’ sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati::

 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) promozione della cultura della legalità e della non violenza;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

  • -In particolare l’associazione intende esercitare ogni possibile attività di volontariato nei più svariati ambiti, per il superamento delle difficoltà morali e materiali della collettività, adoperandosi a favore del territorio per il perseguimento del bene comune;

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, per fini di solidarietà. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche ne discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,

  • attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva
  • al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6

I soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono in:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Onorari;

c) Soci Sostenitori;

d) Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori  quelli che hanno sottoscritto il primo Statuto al momento della costituzione dell’associazione.

Sono Soci Onorari coloro che danno particolare lustro all’Associazione. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che, su loro domanda scritta, accolta dal Consiglio Direttivo, si impegnano a versare una quota annua pari a minimo cinque volte la quota associativa ordinaria.

Sono Soci Ordinari, coloro che versano una quota associativa annua nella misura ordinaria.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volti a garantire l’effettività del rapporto stesso.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Articolo 7

 

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro che ne facciano domanda controfirmata da tre soci e si impegnino ad accettare il presente Statuto ed i regolamenti che saranno emanati.

Sulla domanda di ammissione decide, il Consiglio Direttivo dell’associazione. La delibera di ammissione sarà annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità ed i programmi dell’associazione, si impegnano a partecipare alle attività dell’associazione stessa, comprese le persone giuridiche o gli enti di tipo associativo, purché non abbiano scopo di lucro e perseguano fini di utilità sociale nei settori di cui al precedente art. 5.

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 8

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione con la eventuale quota di iscrizione deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci e la quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Le predette quote non sono rivalutabili ne’ trasmissibili, nemmeno per successione a causa di morte.

L’attività svolta, a qualsiasi titolo, dai soci è da intendersi a carattere di volontariato e non dà diritto a retribuzione o compenso di sorta, è fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute, purché dettagliatamente documentate.

  

Gli associati hanno il diritto di:

-     

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

-     

esaminare i libri sociali con preavviso scritto al Presidente di almeno 15 giorni ;

-     

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

-     

frequentare i locali dell’associazione;

-     

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

-     

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

-     

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

-     

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

-     

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

-     

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

-     

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea 

Il Consiglio Direttivo può stipulare contratti di lavoro con i soci che si dedicano a tempo pieno alle attività sociali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 9

La qualità di socio si perde:

a)     

Per la perdita dei requisiti di base ai quali è avvenuta l’ammissione;

b)     

Per dimissioni;

c)     

Per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il socio che cessi di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere quanto già versato.

.TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Gli organi sociali sono:

-         

l’Assemblea dei Soci;

-         

il Consiglio Direttivo;

-         

il Collegio dei Probiviri.

-         

Il Collegio dei Revisori almeno uno dei quali iscritto all’Albo 

In seno all’associazione vige il principio di libera eleggibilità degli organi sociali.

TITOLO IV

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L’Assemblea, costituita da tutti i soci, è ordinaria o straordinaria.

 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-     

nomina e revoca i componenti degli organi associativi

-     

approva il bilancio di esercizio;

-     

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-     

delibera sulla esclusione degli associati;

-     

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

-     

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-     

delibera lo scioglimento;

-     

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

-     

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. 

L’Assemblea ordinaria si riunisce due volte l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; entro il mese di novembre, per l’approvazione del bilancio di previsione e del programma delle attività.

Nell’anno in cui scadono le cariche sociali, il rinnovo deve essere inserito nell’ordine del giorno dell’Assemblea che approva il bilancio.             

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo prima della scadenza, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni a cura dello stesso Presidente dimissionario.

L’Assemblea straordinaria delibera in ordine alle seguenti materia:

-         

modifiche dello Statuto Sociale;

-         

scioglimento e liquidazione dell’associazione;

-         

devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 12

Le assemblee vengono indette mediante avviso al domicilio dei soci, con anticipo di cinque giorni sulla data stabilita per la convocazione.

L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, salvo diverso parere dell’assemblea; in tal caso, presiederà il socio più anziano presente che nomina il segretario.

ARTICOLO 13

L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni si intendono approvate dall’assemblea quando raccolgono il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L’assemblea straordinaria è valida se è presente, in prima convocazione, almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali ove hanno diritto al voto. Ciascun socio ha diritto ad un voto Possono farsi rappresentare, per delega, da altri soci: ogni socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre se stesso.

Per ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

L’assemblea ordinaria nomina il Presidente, quindi i Consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo e i Probiviri.

ARTICOLO 15

Il Presidente dell’associazione, eletto direttamente dall’assemblea è il legale rappresentante dell’associazione.

A lui spetta la firma sociale e la rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli può nominare procuratori speciali per singoli affari.

Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di rinuncia al mandato, deve presentare le dimissioni direttamente all’assemblea.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da tre a undici. Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esprime nel proprio seno:

-         

un Vicepresidente;

-         

un Segretario;

-         

un Tesoriere.

-         

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno. La convocazione può essere fatta anche oralmente, almeno ventiquattro ore prima della riunione, ma deve contenere l’ordine del giorno.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza 

                                                                                          

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere al fine di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione, nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a)     

fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;

b)     

decide sugli investimenti patrimoniali;

c)     

stabilisce l’importo della quota di iscrizione e della quota associativa annua;

d)     

delibera sull’ammissione dei soci;

e)     

decide sull’attività e sulle iniziative dell’associazione e sulla collaborazione con i terzi;

f)      

stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità

g)     

.predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 18

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta egli è impedito a rappresentare l’associazione.

ARTICOLO 19

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario redige apposito verbale.

ARTICOLO 20

Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale e tiene aggiornato il registro delle entrate, delle uscite e dei movimenti finanziari,. Redige il rendiconto finanziario, il conto patrimoniale ed il bilancio preventivo, prepara la relazione annuale di cassa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.  Cura tutti gli incassi ed i pagamenti ed ha la firma sociale sui conti postali e bancari intestati all’associazione.

Compila e conserva l’inventario dei beni patrimoniali dell’associazione.

Comunica al Consiglio Direttivo lo stato di morosità dei soci per gli opportuni provvedimenti.

 

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 22

L’assemblea nomina il Collegio dei Probiviri formato da tre membri, anche non soci, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Tutte le eventuali controversie, eccezion fatta per quelle riservate alla competenza inderogabile dell’Autorità Giudiziaria, tra gli associati, relative al rapporto associativo e tra essi e l’associazione e i suoi organi saranno devolute ai probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

TITOLO VIII

IL PATRIMONIO

ARTICOLO 23

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a)     

quote di iscrizione;

b)     

quote associative annuali;

c)     

donazioni, eredità e legati;

d)     

contributi volontari, anche da parte di enti pubblici, comunitari e privati;

e)     

entrate derivanti dalle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e da raccolta fondi di cui all’art. 7 del Codice del terzo settore;

f)      

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g)     

altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale, ivi comprese rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

 

TITOLO IX

BILANCIO

ARTICOLO 24

L’esercizio sociale va dell’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre,entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e, entro il 10 novembre di ciascun anno, quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci, secondo le modalità di cui al presente Statuto. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio 

I bilanci dell’associazione sono pubblici e devono rimanere depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne volessero prendere visione. Il principio della libera consultabilità vige in riferimento a tutti i libri sociali.          

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale per cui l’associazione svolge la propria attività..

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti , neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

In ogni caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nomina i liquidatori  e il  patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

 

ARTICOLO 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

Sono state deliberate le modifiche statutarie previste dal D.L. 117/2017  seguenti.

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA